Il primo passo per fornirti l’assistenza necessaria è l’acquisizione delle visure.
Il primo passo per fornirti l’assistenza necessaria è l’acquisizione delle visure.
Appena tutte le visure saranno completate, queste ultime verranno studiate ed interpretate da un consulente esperto
STEP 3: IPOTESI DI RISOLUZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA
Dopo l’analisi della tua posizione debitoria il professionista valuterà insieme a te le possibili soluzioni in base alla tua redditualità.
STEP 4: RETTIFICA O CANCELLAZIONE DATI NEGATIVI
Le segnalazioni nelle banche dati possono essere sia positive che negative.
Essere segnalato negativamente, vuol dire essere valutati come scarsamente affidabili da banche e finanziarie, con conseguente rifiuto ad ogni richiesta di credito.
Il primo passo per fornirti l’assistenza necessaria è l’acquisizione delle visure.
Le visure sono le interrogazioni sulle banche dati private del Servizio Informativo Creditizio (SIC) e banche dati pubbliche (Banca d’Italia)
Contengono informazioni, positive o negative, sulle posizioni dei privati ed imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario nazionale.
Le necessarie sono:
In questa visura vengono evidenziate le eventuali segnalazioni derivanti da ritardi o mancati pagamenti, affidamenti in corso (carte di credito, finanziamenti, aperture di credito) e insoluti. Si viene segnalati in CRIF se si ritarda o si salta il pagamento di due rate consecutive riguardo: prestiti, mutui, fidi, carte di credito, cessioni del quinto e deleghe, richieste, bocciature di richieste. In CRIF è presente una sezione specifica dedicata alle informazioni provenienti dai tribunali quali pregiudizievoli immobiliari e fallimenti.
In questa visura vengono segnalate informazioni creditizie di tipo positivo e negativo che riguardano i contratti stipulati con i 32 soggetti finanziari aderenti al Consorzio.
È gestita dalla Banca d'Italia e le informazioni che contiene riguardano la categoria di censimento cui appartiene il finanziamento, la durata e la tipologia (mutuo, leasing, apertura di credito in conto corrente, ecc...).
È l'archivio di Banca d'Italia che contiene i dati identificativi relativi ad assegni bancari/postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, le revoche dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamenti, i dati delle carte di pagamento revocate o sottratte o smarrite, le sanzioni amministrative pecuniarie emesse dai Prefetti.
Tale visura include l'archivio di dati (sia positivi che negativi) relativi all'indebitamento di un soggetto nei confronti del sistema bancario. Contiene inoltre informazioni su pregiudizievoli immobiliari, fallimenti e protesti. Inoltre visure protesti e pregiudizievoli.
Appena tutte le visure saranno completate, queste ultime verranno studiate ed interpretate da un consulente esperto, per comprendere la tua posizione e scegliere il miglior modo in cui intervenire per risolvere il tutto.
Questa fase viene espletata attraverso una telefonata/videotelefonata o un incontro di persona di circa 30 minuti nei quali vengono analizzate le posizioni debitorie, proposte soluzioni, e illustrati i contenuti degli eventuali mandati successivi.
Alla fine dell’incontro potrai scegliere, senza impegno, se continuare nel percorso e richiedere o meno la consulenza successiva con cui ti verranno illustrati gli ulteriori passaggi da mettere in atto e con cui ti verrà fornita l’assistenza necessaria al fine del completamento del processo.
Dopo l’analisi della tua posizione debitoria il professionista valuterà insieme a te le possibili soluzioni in base alla tua redditualità:
Laddove esista la fattibilità si può proporre al creditore un pagamento in soluzione unica del debito scontato
si può proporre un nuovo piano di rientro personalizzato, fino ad estinzione del debito.
anche in caso di pagamenti regolari, esiste la possibilità di rimodulare gli importi del piano in essere.
Le segnalazioni nelle banche dati possono essere sia positive che negative.
Essere segnalato negativamente, vuol dire essere valutati come scarsamente affidabili da banche e finanziarie, con conseguente rifiuto ad ogni richiesta di credito.
La cancellazione/rettifica dei dati negativi dal SIC avviene, per alcune semplici casistiche, ma NON PER TUTTE, automaticamente, secondo delle precise tempistiche regolamentate dal sistema:
È chiaro che, nel caso in cui quanto sopra non avvenisse nei tempi previsti, i nostri professionisti interverranno per abbreviare le tempistiche e finalizzare le cancellazioni dovute.
Allo stesso modo, la nostra assistenza risulta necessaria anche per alcune ANOMALIE SPECIFICHE, quali:
1) Cancellazione per illegittimità di segnalazione a seguito di mancata ricezione del preavviso
La prima segnalazione deve necessariamente seguire dopo l’invio del dovuto preavviso al debitore. L’onere della prova dell’invio del preavviso è ad assoluto carico del mittente, il quale dovrà provare di aver inviato una A/R o una PEC 15 giorni prima dell’avvenuta segnalazione. Questo risulta fondamentale per la correttezza nel trattamento dei dati e soprattutto per permettere al debitore di avere tempo di intervenire prima della segnalazione.
(Provvedimento del 12 settembre 2019 n. 163, denominato “Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consume, affidabilità e puntualità nei pagamenti”; Decreto Legislativo del 1 settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
2) Rettifica per mancato aggiornamento dati
Questo caso riguarda il mancato aggiornamento della segnalazione a seguito di un qualsiasi accordo tra il debitore e l’intermediario. Lo stesso vale nel caso in cui venga accertato giudizialmente un credito inferiore a quello preteso.
(ABF Napoli n. 6484 del 1° settembre 2015; ABF Napoli n. 6899 del 10 settembre 2015).
3) Errata analisi patrimoniale
L’orientamento costante dell’ABF è quello secondo cui “ ai fini della segnalazione a sofferenza, l’intermediario è tenuto ad operare una valutazione complessiva dell’esposizione debitoria del cliente, finanziaria a verificare se quest’ultima possa considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata incapacità di costui di onorare i propri debiti” (Collegio di Coordinamento, decisione n. 611 del 2014).
Recentissime pronunce dell’ABF hanno riconosciuto che “ La conclusione, dopo la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi, di un piano di rientro del debito rappresenta di per sé un indicatore della circostanza che l’intermediario non abbia ben valutato la situazione finanziaria complessiva del cliente prima della segnalazione a sofferenza, con ciò violando il canone generale di buona fede e correttezza” Decisione m. 21684 del 2 settembre 2020.
1) Cancellazione per illegittimità di segnalazione a seguito di mancato preavviso
Secondo l’art. 125, comma 2 del Testo Unico Bancario, anche nel caso della prima segnalazione in CR, è obbligatorio il preavviso della segnalazione a sofferenza. Anche in questo caso l’onere della prova è a carico del mittente, che deve avvisare il debitore tramite qualsiasi mezzo di comunicazione (A/R, PEC, email ordinaria, SMS ecc.)
(Cass. Civ. n. 14685/2017; Collegio di Roma, ordinanza del 2013 e Collegio di Coordinamento, decisione n. 3089/2012)
2) Cancellazione per illegittimità di segnalazione a seguito di erronea valutazione patrimoniale
La prima iscrizione a sofferenza non può scaturire da un’unica inadempienza o da un ritardo di pagamento ma deve obbligatoriamente derivare da un’attenta analisi economico-finanziaria che attesti una condizione di insolvenza e nello specifico una situazione di difficoltà economica che comporti necessariamente un’azione di recupero coatto e che quindi escluda la possibilità di un rientro o una ristrutturazione del debito.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte sottolineato che “l’apposizione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito”.
(sentenza 1 aprile 2009, n. 7958; Cassazione Civile Sez. III del 2020)
Per alcune situazioni particolarmente complesse la procedura sarà gestita in collaborazione con lo studio legale associato.
La segnalazione negativa in CAI comporta il rigetto della richiesta di carte di credito o libretti di assegni.
1) Cancellazione per illegittimità di segnalazione a seguito di mancata ricezione del preavviso
Come per il SIC, anche in questo caso, l’iscrizione è soggetta alla ricezione del preavviso di segnalazione, secondo quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 386/1990.
2) Cancellazione a seguito di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa
I protesti, così come i fallimenti e le pregiudizievoli seguono un iter di cancellazione diverso che verrà seguito e gestito dallo studio legale associato
N.B. Qualora il procedimento stragiudiziale non andasse a buon fine è possibile presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), con il supporto dei legali associati.
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Chreos Solutions è una associazione che offre ai propri tesserati servizi di informazione, assistenza, consulenza e tutela fiscale e legale.
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